ADR 2021: recepito anche in Italia il nuovo accordo sulle merci pericolose

Pubblicato il: 15 Feb 2021
ADR 2021: recepito anche in Italia il nuovo accordo sulle merci pericolose

Nella  Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2021, è stato inserito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 gennaio 2021 nel quale viene recepita la Direttiva UE 2020/1833 che modifica gli allegati della Direttiva UE 2008/68 concernente il trasporto di merci pericolose su strada rendendo così operativa la versione ADR del 2021 che per i trasporti internazionali è già comunque obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2021 mentre per quelli nazionali lo diverrà dal prossimo 1° luglio del corrente anno.

Le principali novità del nuovo accordo sulle merci pericolose sono :

Gestione dei rifiuti medicali infettanti, con inserimento del numero ONU 3549 in riferimento ai rifiuti medici solidi contenenti materie infettive di categoria A generate dal trattamento medico degli esseri umani, o dal trattamento veterinario degli animali;

Trasporto delle batterie al piombo(con prescrizioni specifiche sugli imballaggi);

Inserimento nella classe 7 (radioattivi) degli SCO III (oggetti contaminati superficialmente);

Trasporto idrocarburi, pitture, profumi, adesivi scarti (Cap. 3.1.2.8.1.4), con prescrizioni specifiche per i numeri ONU 3077 e 3082;

Trasporto batterie al litio(cap. 4.1.4.1), con la nuova disposizione speciale “390” prevista per i numeri ONU 3091 “batteria al litio metallico contenute in un dispositivo” e 3481 “Pile al Litio Ionico contenute in un dispositivo”;

Sempre per le batterie al litio, l’esenzione prevista al cap 1.1.3.7, secondo cui le disposizioni dell’ADR non si applicano ai dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica (per esempio pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico e pile a combustibile) a condizione che siano:

– installati in un veicolo che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
– contenuti in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinati ad un’utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile);

Relazione d’incidente. L’obbligo di presentazione all’Autorità competente in caso di incidente è esteso anche allo Scaricatore;

Consulente A.D.R. L’obbligo di nomina è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di puro speditore.

Si allega il decreto per una lettura approfondita delle nuove disposizioni.

Decreto MIT 13 gennaio 2021



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