Decreto Aiuti: legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Misure per l’autotrasporto
Confartigianato Trasporti informa che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata promulgata la Legge n. 91/2022 di conversione del cosiddetto Decreto Legge Aiuti che contiene vari provvedimenti per contrastare gli effetti economici della guerra in Ucraina.
Nello specifico nel provvedimento sono contenute le misure a sostegno dell’autotrasporto, in particolare lo stanziamento di 496,6 milioni di euro per riconoscere un credito d’imposta alle imprese pari al 28% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio, al netto dell’Iva.
Come emerso nel decreto ministeriale dei giorni scorsi e nel corso della riunione fra associazioni di categoria del settore e rappresentanti del MIMS, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Inoltre, non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile ai fini IRAP ed è escluso dai limiti di compensabilità previsti dalla legge.
Tale credito è cumulabile con altri benefici che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.
La misura sostituisce interamente quanto previsto nel cosiddetto DL energia di marzo che istituiva un fondo pari a 500 milioni per l’autotrasporto.
In tema di trasporti eccezionali riconferma la proroga fino al 31 luglio 2022 della validità delle autorizzazioni TE fino a 108 Ton – già rilasciate alla data del 9 novembre 2021 – e introduce anche la possibilità di effettuare i trasporti eccezionali fino a 86 e fino a 108 Ton con veicoli aventi più assi rispetto a quelli precedentemente indicati nell’art.10 del CdS.
All’art.10, comma 10-bis del Codice della strada, inoltre, è stata introdotta – nelle more del perfezionamento delle verifiche da eseguire sulla base delle Linee guida sui trasporti eccezionali – una disciplina transitoria comprendente eventuali misure di mitigazione del rischio che dovrà restare in vigore non oltre il 30 settembre 2023.
Le verifiche dovranno riguardare la compatibilità dei trasporti eccezionali con la sicurezza della circolazione, la stabilità dei manufatti trasportati, la conservazione delle infrastrutture stradali nonché il relativo monitoraggio effettuato dalle competenti Amministrazioni.
La Legge n. 91 prevede anche l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. Il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica passa dal 12% al 15%; mentre il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale passa dal 20% al 25%. Tali ultimi aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
In fase di conversione è stato approvato anche l’emendamento che conferma il retrofit, per convertire ad alimentazione elettrica o ibrida i veicoli per il trasporto merci; è stato introdotto anche l’articolo che modifica in senso più favorevole ai contribuenti il regime della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (la richiesta facilitata dell’agevolazione è stata consentita per importi fino a 120 mila euro. In precedenza erano 60 mila).
È stata confermata, inoltre, la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2022 da parte di SACE Spa a banche, istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese danneggiate dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia.
Sempre in tema di liquidità delle piccole e medie imprese, è stato confermato il potenziamento del Fondo di garanzia PMI per finanziamenti concessi a titolo gratuito, dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022, alle imprese localizzate in Italia riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dal conflitto. Confermato anche il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0.
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