Formazione, CQC: in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con le novità in arrivo dal 15 ottobre 2021
Confartigianato Trasporti comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 15.9.2021, n. 221), il decreto n. 311 a firma del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giovannini, che contiene le “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”.
In premessa si evidenzia che, come previsto dalla circolare esplicativa del MIMS del , il termine del 15 ottobre 2021 fa riferimento alle comunicazioni di inizio corso e non ai corsi in essere, o comunicati, ma con inizio attività dopo il 15/10.
Per cui “tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata inoltrata alle competenti DGT o UMC entro il 14 ottobre 2021, i relativi esami e le procedure di rinnovo CQC, continueranno a svolgersi secondo la disciplina prevista dal DM 20 settembre 2013”.
In sintesi, il Decreto attua la nuova direttiva europea 2018/645, che ha introdotto la possibilità della formazione periodica “spalmata” su tutti e 5 gli anni, l’opportunità di erogare il corso in modalità e-learning, l’apertura ad altre figure professionali, come lo psicologo del traffico e il medico generico, l’obbligo della rilevazione delle presenze su base biometrica (impronte digitali) e delle comunicazioni con gli UMC attraverso uno specifico applicativo.
Per quanto riguarda i controlli su base biometrica, comunicazioni informatizzate con gli UMC, e-learning, in atto non saranno operative, ma vengono vincolate all’esistenza di infrastrutture informatiche e di software che ancora devono essere regolamentate da appositi decreti dirigenziali.
Il prospetto che segue chiarisce il “prima” e il “dopo” e si mettono in evidenza le novità, e nel particolare:
• l’insegnante di scuola guida ha più ore rispetto all’esperto dell’autotrasporto;
• è prevista la figura dello psicologo del traffico, in affiancamento al medico;
• il medico può anche essere generico, a condizione che abbia esperienza di formazione;
• l’istruttore non deve avere la patente A;
• nel materiale didattico compaiono i motori elettrici e spariscono i motori diesel;
• è prevista la possibilità di frazionare la formazione periodica in moduli di 7 ore, per ognuno dei 5 anni, e di scalare delle ore con diversi tipi di corsi professionali (ADR, trasporto animali vivi, sensibilizzazione alla disabilità).
Si evidenzia che i soggetti obbligati a conseguire la CQC sono già, da diverso tempo, non solo gli autisti professionisti ma tutti coloro che guidano veicoli per cui è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, compresi i veicoli immatricolati in conto proprio.
Un’altra novità è quella che stabilisce, per tutti i conducenti titolari di patente straniera, anche comunitaria, l’obbligo di seguire la formazione periodica in Italia, se sono assunti da un’impresa con sede in Italia.
Si allegano il Decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 2021 e la Circolare MIMS n. 28444 del per una lettura di dettaglio.
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