Formazione CQC: nuove disposizioni per la formazione a distanza e per la disciplina delle assenze nei corsi

Pubblicato il: 20 Ott 2022
Formazione CQC: nuove disposizioni per la formazione a distanza e per la disciplina delle assenze nei corsi

La Direzione Generale per la Motorizzazione, con circolare n.32137 del 13 ottobre 2022, ha emanato le nuove disposizioni in materia di assenze causa Covid nei corsi di qualificazione iniziale e periodica della CQC e relativamente la formazione a distanza, che entreranno in vigore il prossimo 2 novembre.

Per quanto riguarda la disciplina delle assenze da Covid-19 è stato confermato quanto già indicato nella circolare n.28630 del 14 ottobre 2020, mentre, per quanto concerne la disciplina dei corsi a distanza viene precisato che:

– Non è possibile svolgere corsi di formazione a distanza (cosiddetta FAD) nei corsi per il recupero punti sulla patente di guida, CQC, CAP e KB ed anche per il conseguimento o rinnovo del Certificato di Formazione Professionale (CFP);
– È possibile ricorrere alla FAD per erogare alcune ore dei corsi di qualificazione iniziale e periodica con strumenti TIC (tecnologie dell’informazione e comunicazione), come l’e-learning, anche se non è stato ancora adottato un decreto che stabilisce caratteristiche tecniche e standard di qualità per garantire la qualità della formazione e l’affidabilità identificazione del discente.

La circolare definisce le percentuali di ore di lezioni che possono essere svolte in FAD in relazione ad ogni argomento da trattare previsto nei programmi della qualificazione iniziale e periodica della CQC, il calendario delle lezioni, le modalità di accesso all’aula virtuale, la rilevazione degli allievi connessi tramite piattaforma e le modalità di vigilanza.

La circolare entrerà in vigore a decorrere dal prossimo 2 novembre 2022 e, conseguentemente, le precedenti modalità operative previste dalla circolare n.11043 del 30 marzo 2021 saranno applicabili solamente per i corsi avviati entro il 31 ottobre 2022 e fino a completamento degli stessi.

Per gli approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare DG MOT – MIMS



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